CERTIFICATI
I certificati di ricovero e i certificati degli esami dai Pazienti esterni vengono emessi dalla Segreteria dell’Ospedale, in seguito alla richiesta pertinente. La richiesta viene ricevuta dall’Ufficio Ricovero Pazienti e viene inviata alla Segreteria Generale dell’ospedale, dove viene assegnato un numero di protocollo.
I certificati vengono emessi, per gli utenti interessati, relativamente ai servizi sanitari forniti dall’ospedale entro il limite di tempo stipulato per legge.
I certificati di ricovero o di esame dei pazienti, oltre ai Record Medici, sono considerati documenti interamente personali e strettamente riservati.
- Il servizio è obbligato ad emettere il Certificato entro un limite di tempo di 5 giorni lavorativi o al massimo entro il limite di tempo definito per legge in ogni caso (Legge 2690/99, Articolo 4).
- I documenti medici e le informazioni inserite nel Certificato del paziente vanno usati con la riservatezza necessaria.
- Nel Certificato, la diagnosi viene firmata e certificata dal medico curante, oppure - in caso di assenza - dal Direttore medico della Clinica.
- Qualora il Certificato non venga emesso entro il limite di tempo indicato, l’Ufficio Ricovero Pazienti o il medico curante - a seconda di chi è responsabile del ritardo - deve informare il paziente, per iscritto, dei motivi del ritardo come anche della data e della modalità di consegna del Certificato, di persona o tramite posta (Legge 2690/99, Articolo 4).
- Qualora la parte interessata o il rappresentante legale o il custode non siano nella posizione di richiedere o ricevere il Certificato, allora una persona autorizzata da loro o dal loro rappresentante legale o da un custode per legge dovrà farlo.
- Potrebbe essere richiesto un Certificato di Ricovero sia per il paziente dimesso dall’ospedale che per il paziente ancora ricoverato.
- Non può essere emesso un Certificato di Ricovero fino a che il medico ritiene e annota che vi sia una violazione della riservatezza medica. In questo caso il richiedente viene informato per iscritto (Legge 2690/99, Articolo 4).